"ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in collaborazione con…
Sacchetti per la spesa non a norma: sanzioni pesanti in caso di controlli
A partire dal 1 Gennaio 2018 i sacchetti di plastica dovranno rispettare determinate caratteristiche di biodegradabilità.
Possono liberamente circolare, fatto salvo l’obbligo di cessione a titolo oneroso, quindi con il divieto di cederli gratuitamente, 4 diversi tipi di shopper per il trasporto:
– Le borse di plastica in materiale ultraleggero di spessore inferiore a 15 micron ovvero quelle tipicamente usate per motivi di igiene alimentare (come avvolgere il pesce venduto al banco) o come imballaggio primario per alimenti sfusi, quali ad esempio la frutta e verdura. Poiché parliamo di borse di plastica a contatto con gli alimenti, anche per motivi di igiene, il Legislatore fa comunque salva la disciplina sulla conformità alla normativa sull’utilizzo dei Materiali destinati al contatto con gli alimenti (M.O.C.A) nonché il divieto di utilizzare la plastica riciclata per le borse destinate al contatto alimentare.
– Le borse di plastica biodegradabili e compostabili secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002. Biodegradabile non necessariamente equivale a compostabile: la legge richiede, invece, specifici requisiti proprio di compostabilità. Attenzione quindi: un sacchetto potrebbe essere dichiarato in senso lato “biodegradabile”, ma non essere a norma. Per capire se un sacchetto è legale o meno, bisogna leggere l’etichetta. I bioshopper conformi alla norma recano indicazioni che contengono termini quali “compostabile” e “rispetta la norma UNI EN 13432”
– Le borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto di generi alimentari. Per il trasporto di prodotti diversi da generi alimentari lo spessore della singola parete dovrà essere superiore a 100 micron e contenente una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10%.
– Le borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite come imballaggio per il trasporto di generi alimentari. Per il trasporto di prodotti diversi da generi alimentari, lo spessore della singola parete dovrà essere superiore a 60 micron e contenente una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10%.
Tutti gli operatori dovranno prestare grande attenzione in fase di acquisto dei sacchetti. Si consiglia di ottenere dai fornitori la garanzia scritta che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla nuova normativa.
Dal 1 Gennaio 2018 scatteranno anche pesanti sanzioni per i rivenditori: chi commercializza borsette che non corrispondono alle caratteristiche previste, rischia una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 25.000 Euro.
Info: Francesca Grillo – Federazione Alimentazione,Commercio
Promozione, Internazionalizzazione
Tel: 0574 5177843 – f.grillo@prato.confartigianato.it
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