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ADEMPIMENTI DEL DATORE DI LAVORO PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA DA CORONAVIRUS

Confartigianato, da sempre vicina alle imprese associate, alla luce delle più recenti misure di contrasto alla diffusione del contagio da Coronavirus e delle ripercussioni sull’attività lavorativa che ad esse possono conseguire, intende redigere un breve riepilogo di quelli che sono gli strumenti a disposizione del datore di lavoro per fronteggiare alcune tra le situazioni di emergenza che possono manifestarsi nonché indicare quelli che sono gli adempimenti cui egli è tenuto nei confronti del personale dipendente.

Malattia del personale dipendente

Qualora il lavoratore manifesti sintomi del contagio da Coronavirus ed il presidio sanitario stabilisca nei suoi confronti un periodo di obbligatorio isolamento, detto isolamento dovrà considerarsi come una qualsiasi malattia, la cui gestione avverrà seguendo la disciplina prevista dalla legge e dai contratti collettivi applicati.

Riduzione o sospensione dell’attività lavorativa a causa del coronavirus

• Le aziende artigiane e coloro che applicano il contratto dell’artigianato possono richiedere, per i lavoratori assunti entro il 26 febbraio 2020, l’intervento al Fondo di Solidarietà Bilaterale per l’Artigianato (FSBA) per un massimo di venti settimane nel biennio in aggiunta alle casistiche precedentemente individuate (100 giornate nel biennio). Al momento l’intervento è previsto fino al 31.03.2020.

• Le aziende inquadrate nel settore industriale possono richiedere la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO) per un periodo non superiore a tre mesi, in aggiunta a quanto previsto dalla normativa vigente, e attraverso una procedura semplificata, esclusivamente per fronteggiare esigenze collegate al virus.

• Allo stesso modo, anche Il Fondo di Integrazione Salariale (FIS) a disposizione delle ditte al commercio con oltre 5 dipendenti aggiunge 3 mesi di sostegno economico al reddito a quelli previsti dalla normativa.

• Per le aziende per le quali non sono applicabili le tutele previste dagli ammortizzatori sociali sopra elencati è stata prevista una Cassa Integrazione in deroga per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dal 23 febbraio 2020, con domanda da presentare alla Regione di appartenenza e trattamento concesso dall’INPS. Per questo strumento si è ancora in attesa di istruzioni attuative.

I precedenti ammortizzatori sociali sono usufruibili anche nelle seguenti situazioni di ordine pubblico:

  • Provvedimento che vieta gli spostamenti per i residenti in una determinata zona

    In presenza di un provvedimento della Pubblica Autorità che causa l’assenza del lavoratore indipendentemente dalla sua volontà, lo stesso manterrà il diritto alla conservazione del posto e alla retribuzione per tutto il periodo in cui tale situazione di emergenza opererà con possibilità di ricorrere agli ammortizzatori sociali a seconda del settore merceologico di appartenenza dell’azienda. Resta ferma per il datore di lavoro la possibilità di accordarsi per lo svolgimento della prestazione lavorativa da casa attraverso modalità di smart-working.

  • Provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa

    Anche in caso di sospensione dell’attività lavorativa in una determinata zona per effetto di un ordine della Pubblica autorità rivolto a contrastare la diffusione del contagio si avrà una oggettiva impossibilità della prestazione lavorativa e quindi la necessità per il datore di lavoro di richiedere il sostegno al reddito idoneo sulla base dell’inquadramento aziendale

Lavoratore che sceglie volontariamente di isolarsi in assenza di provvedimenti dell’autorità o del presidio sanitario competente

In questo caso sarà opportuno per il datore di lavoro operare una distinzione:

• Nel caso in cui il lavoratore abbia comunicato al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente la sua provenienza da zone ad alto rischio di contagio o abbia avuto contatti con soggetti provenienti da tali zone, nell’attesa di una decisione degli organi competenti nei suoi confronti, una sua eventuale astensione lavorativa sarà equiparata all’ipotesi di isolamento dovuto a provvedimento della pubblica autorità, per cui la ditta potrà ricorrere agli ammortizzatori sociali;

• Ove viceversa non vi sia stata alcuna comunicazione e l’assenza risulti motivata esclusivamente da una generica “paura del contagio”, essa sarà da considerarsi ingiustificata e quindi, trattandosi di rifiuto della prestazione, portare a provvedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore.

Adempimenti del datore di lavoro in caso di sospetto contagio

Il Garante per la privacy ha precisato che non sono ammesse raccolte generalizzate di dati riguardanti la salute dei dipendenti o informazioni circa i loro spostamenti o la loro vita privata, né tantomeno è possibile pretendere il rilascio di autocertificazioni sull’assenza di sintomatologie associate al virus. Il datore di lavoro non deve sostituirsi all’operatore sanitario e svolgere indagini preventive: viceversa, è tenuto ad agevolare la trasmissione di informazioni dai dipendenti ai presidi sanitari territorialmente competenti, nonché a comunicare al medico aziendale competente eventuali situazioni di pericolo manifestatisi sul posto di lavoro e delle quali è venuto a conoscenza. Spetterà al medico aziendale svolgere i dovuti adempimenti.

Per qualsiasi chiarimento e/o informazioni, si invita a rivolgersi al numero verde 800-951-118 della Confartigianato Imprese Prato.


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