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AGGIORNAMENTO DPCM 11 MARZO – PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE ATTIVITÀ

Prescrizioni obbligatorie per attività commerciali e in generale tutte le attività economiche che hanno contatti col pubblico.

A seguito dell’emanazione del nuovo DPCM del 11 Marzo 2020, Confartigianato Imprese Prato comunica che, per quanto concerne le imprese della nostra regione sono state individuate le seguenti misure preventive, efficaci a partire da oggi, 12 Marzo 2020:

1)    Sospensione di tutte le attività commerciali al dettaglio

Si possono fare le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità che sono state individuate in un apposito allegato al DPCM, e che si riportano qui di seguito:

  • Ipermercati
  • Supermercati, Discount di alimentari;
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione;
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • Farmacie;
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet;
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici.

Quanto sopra vale sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali (purché l’acceso sia limitato solamente a tali attività)

2)    Sono sospese le attività di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie).

Si può fare attività di mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

3)    Nell’ambito delle attività di servizi, è prevista la chiusura totale di quelli alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti).

Si possono fare le seguenti attività:

  • Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  • Attività delle lavanderie industriali;
  • Altre lavanderie, tintorie;
  • Servizi di pompe funebri e attività connesse

4)    In ordine alle attività produttive e alle attività professionali si raccomanda che:

  • sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

5)    per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;

6)    in relazione a quanto disposto nell’ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

7)    Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.

8)    Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Si raccomanda a tutti, di prestare la MASSIMA attenzione: Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal decreto è punito ai sensi dell’articolo 650 del codice penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n°6.

Vi invitiamo a seguire la nostra pagina di aggiornamenti sul Coronavirus i nostri canali o a mantenerVi in contatto con i nostri uffici per i prossimi aggiornamenti, vista la continua evoluzione della situazione.


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