Il Ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza in materia di obbligo di utilizzo…
BEVANDE INCLUSE NELLA VENDITA PER ASPORTO DI CIBO: L’ORDINANZA DEL COMUNE DI PRATO
Con l’emissione del DPCM del 10 APRILE 2020 il Governo aveva stabilito, fra le tante misure di contenimento del Coronavirus mediante l’eleminazione di tutte le occasioni di assembramento della popolazione, la sospensione di tutte le attività di ristorazione. Rimaneva consentita la sola consegna a domicilio a patto che fossero scrupolosamente osservate le norme igienico sanitarie per la preparazione, la conservazione, il confezionamento ed il trasporto del cibo a destinazione, nonché ovviamente le norme igienico-sanitarie anche per la consegna.
Il Presidente della regione Toscana Rossi, con l’Ordinanza Regionale n. 41 del 22 aprile 2020 ha aperto alle aziende artigianali – oltre che alle attività di somministrazione di alimenti – la possibilità di effettuare vendita di cibo da asporto, previa osservanza di rigorose misure quali:
- La necessità di effettuare la prenotazione via telefono o online
- Il ritiro del cibo ordinato tramite appuntamenti scaglionati nel tempo
- Regolamentazione dell’entrata dei clienti nell’esercizio 1 per volta e rispettando sempre e comunque le distanze interpersonali
- Il divieto assoluto di ogni forma di consumo sul posto per evitare assembramenti.
Questa azione è peraltro in linea con il DPCM 10 aprile, che assimila la vendita per asporto di cibo da parte di attività proprie di ristorazione (art.1 lettera aa) alla vendita di prodotti alimentari da parte di esercizi commerciali (art. 1 lettera z) presupponendo che le modalità igieniche della conservazione e del trasporto siano garantite a maggior ragione, da quello che ne sarà il consumatore finale.
In un primo momento gli Uffici Regionali, interpretando l’ordinanza alla lettera, hanno limitato specificatamente la vendita e consegna di soli cibi cucinati o pronti da consumare al domicilio, escludendo espressamente la commercializzazione di bevande. Ovviamente, facendo appello al buon senso e alla ragionevolezza e tenendo conto delle richieste delle associazioni di categoria, successive interpretazioni hanno fatto arrivare alla conclusione che, se vengono rispettate tutte le stringenti norme richieste, non si capisce per quale motivo non si possano includere nella vendita tutti i prodotti normalmente somministrati.
Pertanto l’Ordinanza Comunale n. 781 del 26 aprile 2020 stabilisce che per tutti quegli esercizi menzionati nell’Ordinanza Regionale 44 la cui attività resta comunque sospesa fino al 3 maggio p.v., in aggiunta ai cibi cotti o preparati, sia consentita anche la vendita e la consegna di bevande. Restano assolutamente mandatarie le norme igienico-sanitarie sopramenzionate, imprescindibilmente da rispettare.
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