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NUOVA NORMATIVA PER BUSTE E SACCHETTI DI PLASTICA: COSA FARE E COME

Con le disposizioni introdotte dall’art 9-bis decreto legge 20 giugno 2017 n°91 sono state introdotte delle novità che vanno a incidere sulle prassi commerciali
di molte categorie produttive In particolare si impone il divieto di commercializzazione delle borse di plastica se non quelle dalle provate caratteristiche di biodegradabilità e compostabilità. Inoltre tali borse non possono essere gratuite ma vanno prezzate in modo evidente al consumatore attraverso apposizione del prezzo in fattura o scontrino.
Inoltre relativamente alle buste in materiale ultraleggero si attivano disposizioni per garantire caratteristiche di performance ambientale, una
procedura di riduzione graduale e scadenzata nel tempo nonché il divieto di distribuzione a titolo gratuito con evidenziazione del prezzo.

F.A.Q. SU BUSTE E SACCHETTI DI PLASTICA

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I sacchetti vecchi – se sono fuori norma e non soddisfano le specifiche tecniche prescritte – non possono essere utilizzati fino ad esaurimento scorte ma devono essere smaltiti. Il periodo transitorio che intercorre tra emanazione della legge ed entrata in vigore è già trascorso con il 1°/1/2018.
Non c’è un prezzo obbligatorio di vendita; esso viene stabilito liberamente dal venditore, tanto che si incontrano legittimamente sul mercato prezzi differenti per lo stesso tipo di oggetto.
Sì; questi sacchetti esulano dal campo di applicazione della recente norma. Si tratta infatti di un tipo di imballaggio diverso dalla busta usata per i
prodotti sfusi. Il pane confezionato in busta – come ad esempio il pacco di altri prodotti da forno come i biscotti già confezionati – non è soggetto alla prezzatura obbligatoria.
No, anche in questo caso la normativa da applicare è diversa. Essi sono imballaggi (al pari degli appendini veicolati spesso insieme a tali involucri) e rispondono alla normativa ed alla contribuzione prevista per Conai.
Sì. Se all’esercente viene richiesta una busta da asporto egli ha l’obbligo di fornirla con le caratteristiche prestazionali menzionate negli articoli citati, a titolo oneroso ed evidenziando il prezzo sullo scontrino di vendita.
Ferma restando l’applicazione delle norme (utilizzazione di borse dalle caratteristiche tecniche conformi) i calzolai adempiono al divieto di cessione gratuita applicando il relativo prezzo (fornitura a titolo oneroso) che, tuttavia, non trascrivono su scontrino dal quale sono esentati.
Fermo restando il doveroso approfondimento per tenere conto dei pareri delle diverse Amministrazioni competenti oltre al Ministero dell’Ambiente, e
considerando l’uso di materiale alternativo compatibile quali le bustine di carta, sembra che le piccole bustine (spesso con cerniera clip scorrevole in plastica) possano non rientrare nel campo di applicazione della norma.
Sì. Tale possibilità è stata riconosciuta per le buste ultraleggere ad uso alimentare dalla circolare MISE del 7/12/2017 0537605. Tuttavia a tale Ministero
rimane la competenza per regolare compiutamente gli aspetti economico-commerciali qui sollevati.
In base alla legge non vi sono elementi ostativi a riguardo. Vi è una eventuale restrizione a proposito che riguarda le buste ultraleggere in quanto – per ragioni sanitarie – devono essere “monouso” ossia non vanno riutilizzate.

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