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COMPENSAZIONI IN F24 E NUOVI OBBLIGHI PER GLI APPALTI
Il Decreto Legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 pubblicata in G.U. il 24 dicembre 2019, ha introdotto nuovi obblighi in materia di compensazioni crediti in F24 e in materia di contratti di APPALTO.
LE NOVITA’ DEL DECRETO FISCALE, COME MODIFICATO DALLA LEGGE DI CONVERSIONE
OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DEL MOD. F24 “CONTENENTI COMPENSAZIONI DI CREDITI D’IMPOSTA”
A decorrere da gennaio 2020, i modelli F24 contenenti compensazione di crediti d’imposta possono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate ovvero:
- direttamente dal contribuente o dal sostituto d’imposta, utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online”;
- avvalendosi di un intermediario abilitato.
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 110/E del 31/12/2019, ha chiarito che l’obbligo di utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d’imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del “bonus 80 euro” e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti.
Resta fermo l’obbligo di presentare anche il modello F24 “a saldo zero” esclusivamente attraverso canali telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.
APPALTI
Le nuove disposizioni in materia di appalto trovano applicazione nei confronti dei soggetti “sostituti d’imposta”, con sede in Italia, che affidano ad un’impresa il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore ad € 200.000,00 tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da:
- prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente;
- con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma.
In caso di appalto/affidamento e subappalto è prevista per committente e impresa appaltatrice/affidataria/subappaltatrice la responsabilità solidale per le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati dovute dall’impresa in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di appalto/subappalto/affidamento.
Ciò implica per i committenti l’obbligo di richiedere all’impresa appaltatrice/affidataria e alle imprese subappaltatrici, copia delle deleghe di pagamento (Mod. F24) relative al versamento di ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati nonché di addizionali regionale e comunale all’IRPEF, trattenute dalle imprese in questione ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio;
Ciò implica per le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici l’obbligo di rilasciare le suddette deleghe di pagamento (Mod. F24) ai committenti entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza di pagamento.
Le imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici devono trasmettere inoltre al committente anche un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione dell’opera o del servizio affidato dallo stesso, con il dettaglio di:
- ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione della predetta opera o servizio affidato;
- ammontare della retribuzione corrisposta ad ogni dipendente collegata a tale prestazione;
- ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti del singolo lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.
È prevista l’emanazione di un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per la definizione delle modalità di trasmissione telematica delle informazioni di cui sopra.
Per le stesse imprese appaltatrici/affidatarie/subappaltatrici è esclusa la possibilità di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità di estinzione delle obbligazioni relative a contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori. Le imprese interessate dovranno quindi provvedere al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi assicurativi maturati, nel corso della durata del contratto, sulle retribuzioni erogate al personale direttamente impiegato nell’esecuzione delle opere o dei servizi affidati, senza possibilità di compensarli con eventuali crediti disponibili.
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