Il Ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza in materia di obbligo di utilizzo…
COVID 19 TUTTE LE REGOLE IN VIGORE DAL 10 GENNAIO
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 7 gennaio 2022, il quadro delle regole in vigore in materia di contenimento dell’epidemia si amplia ulteriormente.
Tutte le regole in vigore ed il calendario
10 GENNAIO
- Obbligo di vaccinazione
Il decreto prevede l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per i cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.
L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate ed in caso di avvenuta contrazione dell’infezione, che differisce temporalmente la vaccinazione. L’obbligo sussiste fino al 15 Giugno 2022
Il decreto prevede che, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro cento (100) in uno dei seguenti casi:
- a) soggetti che alla data del 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario nel rispetto delle indicazioni e nei termini previsti con circolare del Ministero della salute;
- c) soggetti che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi \ COVID-19.
- Estensione dell’uso del Green Pass Rafforzato (VACCINAZIONE O GUARIGIONE)
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
QUARANTENA ED ISOLAMENTO
Il decreto prevede per chi è entrato in contatto con un positivo:
- Vaccinati con 3 dosi o 2 dosi da meno di 4 mesi: non devono farla (ma devono tenere la mascherina FFP2 per 10 giorni)
- Vaccinati con 2 dosi da più di 4 mesi: dura 5 giorni e termina in caso di tampone negativo
- NON vaccinati: dura 10 giorni con tampone e 14 senza tampone
SCUOLA
In ambito scolastico il decreto stabilisce delle nuove regole per la gestione dei casi di positività. Nello specifico:
1) nella scuola dell’infanzia, in presenza di un caso di positività è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni;
2) nella scuola primaria (Scuola elementare):
- con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L’attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni;
- in presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la DAD per la durata di dieci giorni;
3) nella scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici etc):
- fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza e con l’uso, in aula, delle mascherine FFP2;
- con due casi nella stessa classe è prevista la DAD per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine FFP2 in classe;
- con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.
20 GENNAIO
Dal 20 gennaio e fino al 31 marzo 2022 l’utilizzo del green pass base ( vaccinazione, guarigione o tampone negativo) diventa obbligatorio per accedere ai seguenti servizi:
- Centri Estetici
- Parrucchieri
- Barbieri
1 FEBBRAIO
Dal 1° Febbraio e fino al 31 marzo 2022 l’utilizzo del green pass base ( vaccinazione, guarigione o tampone negativo) diventa obbligatorio per accedere a:
- Servizi postali
- Servizi bancari
- Servizi assicurativi
- Attività commerciali di beni e servizi non essenziali. L’elenco delle attività che non richiederanno l’utilizzo del green pass sarà oggetto di un successivo dpcm.
15 FEBBRAIO
Il decreto prevede, per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età, il Green Pass Rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo.
I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione o che risultino privi delle stesse al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.
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