Anche quest'anno è al via la campagna fiscale per la compilazione del Modello 730 per…
DAL 2020 SI DETRAE LA SPESA SOLO SE SALDATA CON PAGAMENTO TRACCIABILE
Pagamento tracciabile : la novità
Oltre alle novità che riguardano i datori di lavoro, già pubblicate in questo articolo, un altra importantissima novità fiscale che interessa tutti i contribuenti italiani che presentano la Dichiarazione dei Redditi è stata introdotta con la Legge di Bilancio pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 30 dicembre. La novità citata riguarda la possibilità di portare in detrazione in Dichiarazione dei Redditi gli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR, ovvero tutte le spese soggette ad una detrazione del 19%.
Con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 infatti il pagamento tracciabile è la condizione primaria per permettere di portare in detrazione la spesa nella propria denuncia dei redditi, infatti in caso di utilizzo di contanti la spesa non potrà essere ammessa alla detrazione in dichiarazione dei redditi.
Dal 1° gennaio 2020 infatti i contribuenti che intendono portare in detrazione nella propria denuncia dei redditi le spese soggette a detrazione del 19%, saranno tenuti ad effettuare i pagamenti con sistemi di pagamento tracciabile utilizzando:
- Carte di debito, carte di credito, carte prepagate
- Assegni bancari e circolari
- Bonifici
pena la possibilità di vedere rifiutata l’ammissibilità della spesa in sede di dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico). Di cui di seguito alcune delle spese soggette a detrazione d’imposta del 19% fra quelle più frequenti:
- spese sanitarie;
- interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
- spese per istruzione;
- spese funebri;
- spese per l’assistenza personale;
- spese per attività sportive per ragazzi;
- spese per intermediazione immobiliare;
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- erogazioni liberali;
- spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
- spese veterinarie;
- premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
- spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Eccezioni
Gli unici due casi che fanno eccezione, e che per adesso rimangono detraibili anche se pagati in contanti, sono:
- l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
- le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
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