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Decreto Fiscale Ammortizzatori Sociali Covid

DECRETO FISCALE: ammortizzatori sociali Covid e congedi

NOVITA’ PER DATORI DI LAVORO

Di seguito riportiamo le novità previste dal Decreto Fiscale n. 146/2021

“QUARANTENA” E MALATTIA 

La norma estende fino al 31 dicembre 2021 l’equiparazione a malattia dei periodi trascorsi in quarantena per COVID-19 per i lavoratori dipendenti del settore privato.  In relazione ai lavoratori non aventi diritto alla malattia a carico INPS, viene previsto un rimborso forfettario una tantum pari a 600 € per ogni lavoratore, con riferimento a periodi di malattia intercorsi tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021. Il rimborso è previsto solo nei casi in cui la prestazione lavorativa, durante l’evento, non possa essere svolta in modalità agile, ed è erogato previa presentazione di apposita domanda da parte del datore di lavoro.

CONGEDI PARENTALI PER “QUARANTENE DEI FIGLI”

La norma reintroduce fino al 31 dicembre 2021 il congedo in favore dei genitori lavoratori dipendenti con figli conviventi minori di anni 14, nonché con figli con disabilità in situazione di gravità. In particolare, si prevede:

  • un congedo straordinario indennizzato al 50% della retribuzione per il genitore lavoratore dipendente, alternativamente all’altro genitore, con figli conviventi minori di anni 14, per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata dell’infezione da SARS COVID-19, della quarantena da contatto del figlio ovunque avvenuto, nonché alla durata del periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. Il congedo è fruibile senza limiti di età nell’ipotesi di figli con disabilità in situazione di gravità;
  • che gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti dai genitori a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico 2021/2022 e fino al 22 ottobre 2021 possono essere convertiti, a domanda, nel congedo straordinario;
  • che in caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, ricorrendo le condizioni previste (infezione, DAD, quarantena), di astenersi dal lavoro senza corresponsione della retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto;
  • che il congedo straordinario, e la relativa indennità, può essere fruito anche dai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS.

AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19: estensione delle misure al 31/12/2021 

Il Decreto Fiscale prevede un ulteriore trattamento di Assegno Ordinario (FSBA e FIS) e di Cassa Integrazione in Deroga con causale COVID-19, per un periodo pari a 13 settimane, collocate tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021.

Viene altresì riconosciuto un trattamento di cassa integrazione ordinaria pari a 9 settimane con causale COVID-19, per lo stesso periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2021, alle imprese rientranti nel settore tessile-abbigliamento, già destinatarie di 17 settimane di trattamento di CIGO ai sensi dell’art. 50bis, D.L. n. 73/2021.

I suddetti trattamenti sono riconosciuti ai datori di lavoro ai quali sia stato già autorizzato, e sia altresì interamente decorso, il precedente periodo , rispettivamente, di 28 settimane stabiliti dal Decreto Sostegni e di 17 settimane di cui al D.L. n.73/2021, e sono applicabili con riferimento ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto.

Ai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo per la durata della fruizione del trattamento di integrazione salariale, nonché, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo, restando altresì sospese le relative procedure in corso.

Sono, inoltre, confermate le ipotesi già previste di eccezione al divieto di licenziamento:

  • cessazione definitiva dell’attività d’impresa
  • messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività
  • accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo
  • fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa o ne sia disposta la cessazione).

In attesa di ulteriori chiarimenti amministrativi, il divieto di licenziamento sembra, quindi, scattare solo a seguito della presentazione della domanda di integrazione salariale.

Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

La norma del Decreto Fiscale introduce inoltre diverse modifiche al D.Lgs. n. 81/2008 inasprendo, in particolare, il regime sanzionatorio previsto per le ipotesi di lavoro irregolare e di gravi violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e rafforzando il personale ispettivo.

 


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