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“DECRETO LIQUIDITÀ”: MISURE URGENTI
Il Decreto Legge n. 23/2020, che potremmo definire “Decreto Liquidità”, ha introdotto alcune rilevanti misure urgenti a sostegno delle imprese danneggiate dall’emergenza del COVID-19.
Il Decreto Liquidità: “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell’8 aprile 2020.
Analizzando alcuni articoli che si ritengono maggiormente attinenti alle attività delle imprese associate a Confartigianato Imprese Prato di seguito faremo alcune semplici considerazioni.
Decreto Liquidità: misure urgenti
ART. 1 – (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)
Una prima misura rilevante introdotta dal provvedimento è la concessione, da parte di SACE, fino al 31 dicembre 2020, di garanzie in favore delle banche e degli altri operatori finanziari nazionali e internazionali, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese colpite dall’emergenza COVID-19.
La misura straordinaria consente di rilasciare un plafond di garanzie dello Stato da 200 miliardi di euro, che consentirà di far fronte all’emergenza legata alla diffusione del Covid-19 e dei suoi impatti sull’operatività delle imprese. Potranno beneficiare della garanzia SACE le imprese di qualsiasi dimensione, comprese le PMI che dovranno tuttavia aver esaurito l’intero plafond garantito dal Fondo Centrale di Garanzia.
Le imprese beneficiare dovranno inoltre assumere l’impegno di distribuire dividendi nel 2020 e di mantenere i livelli occupazionali definiti mediante accordi sindacali.
Il finanziamento verrà erogato dalle banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e dagli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, garantito da SACE e contro-garantito dallo Stato.
La garanzia a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, fornita da SACE copre nuovi finanziamenti concessi all’impresa successivamente all’entrata in vigore del decreto, per capitale, oltre agli interessi ed oneri accessori fino all’importo massimo garantito, erogati entro il 31 dicembre 2020, di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi.
o limiti di importo dovranno seguire uno dei due criteri seguenti:
– 25% del fatturato 2019, come risultante dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione fiscale;
– il doppio dei costi del personale dell’impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati se l’impresa non ha ancora approvato il bilancio.
Il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.
La percentuale massima di garanzia è pari al:
• 90% dell’importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
• 80% dell’importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
• 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi.
È prevista, inoltre, una procedura “semplificata” per il rilascio della garanzia in favore delle imprese ed è rimessa ad un successivo Decreto attuativo del Ministro dell’economia la disciplina delle modalità operative ed eventuali elementi e requisiti integrativi.
Potranno essere richiesti anche più finanziamenti dalla stessa impresa, ma il cumulo deve comunque rispettare i limiti suddetti.
Il costo complessivo per il richiedente sarà costituito dal costo di finanziamento specifico – tasso di interesse incluso margine – definito da ciascun soggetto finanziatore, e dal costo della garanzia.
Il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.
Le domande saranno gestite online da SACE.
Importante sarà l’approccio dei singoli istituti di credito che a caduta dovranno finanziare le imprese. Come Associazione saremo sicuramente vigili e attenti ad eventuali storture dovessero verificarsi.
Art.12 – (Fondo Gasparrini)
La norma raccoglie una specifica richiesta della Confederazione finalizzata a chiarire l’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso al Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cosiddetto “Fondo Gasparrini”, secondo la disciplina di cui all’art.54 del precedente Decreto Legge n.18 del 2020, ricomprendendovi anche le ditte individuali e gli artigiani. Ciò è chiarito nella relazione illustrativa del Decreto Legge ancorché – presumibilmente per mero errore materiale dovuto alla concitata emanazione del provvedimento, che verrà probabilmente corretto nelle prossime ore – non risultano corretti i rinvii normativi al citato Decreto Legge n. 18/2020.
ART. 13 – (Fondo Centrale di Garanzia PMI)
All’articolo 13 del Decreto Legge è disciplinata la parte delle misure più rilevanti e l’articolo è interamente sostitutivo del precedente articolo 49 del DL “Cura Italia”.
Le modifiche all’operatività del Fondo più rilevanti, rispetto a quanto era previsto dal richiamato articolo 49 del DL “Cura Italia” prevedono:
– l’estensione dell’operatività alle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
– l’innalzamento della percentuale di copertura della garanzia diretta al 90 % dell’ammontare di ciascuna operazione finanziaria per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi (previa autorizzazione della Commissione Europea) nei limiti del maggiore degli importi definiti nel comma 1 lettera c):
1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1º gennaio 2019, l’importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;
2) il 25 % del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante autocertificazione
– la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata al 100 % dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 %.
Su questo articolo ci sono moltissime specifiche tecniche che rimandiamo ad un eventuale contatto con i nostri uffici che sono a disposizione anche per ulteriori chiarimenti e/o inoltro delle pratiche.
Per maggiori informazioni si prega di contattare il nostro ufficio Credito ai seguenti recapiti:
Sara Mannelli 0574656275 s.mannelli@prato.confartigianato.it
Rossella Nenciarini 0574656211 r.nenciarini@prato.confartigianato.it
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