Si informa che a seguito della conversione in legge n. 101/24 del Decreto legge in…
DECRETO “RILANCIO” – LE PRINCIPALI MISURE
Il Decreto Rilancio sancisce una importante tappa della ripartenza dell’economia Italiana e tratta diversi punti. In questo articolo viene esaminato soprattutto dal punto di vista delle agevolazioni, dei diritti e delle loro eventuali proroghe ed estensioni dei termini, rispetto ai lavoratori dipendenti. Ricordiamo che Confartigianato Imprese Prato ha organizzato una diretta Facebook per domani, 28 maggio 2020 alle ore 18:30, per trattare estensivamente il decreto Rilancio sotto questo aspetto, così come dal punto di vista prettamente fiscale.
Cassa Integrazione Ordinaria/Assegno ordinario / Cig in Deroga“emergenza COVID -19
Proroga degli ammortizzatori sociali
I periodi di cassa integrazione, assegno ordinario e Cig in deroga sono prorogati di 5 settimane ma devono essere fruiti entro il 31 agosto prossimo.
Sono inoltre riconosciute altre 4 settimane di ammortizzatore sociale per periodi decorrenti dal 1° settembre al 31 ottobre di quest’anno.
Informazione e consultazione sindacale
Il decreto Rilancio reinserisce, per la cigo e per l’assegno ordinario, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. Quindi, per le nuove domande e le proroghe di CIGO e FIS decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto Rilancio, occorre la consultazione sindacale.
Per gli artigiani il problema non si pone in quanto Fsba ha già prorogato, in via automatica, tutte le domande al 31 agosto.
Lavoratori interessati dagli ammortizzatori sociali
Sono destinatari degli ammortizzatori sociali Covid-19 tutti i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 25 marzo 2020.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E NUOVE MODALITA’
CIGO / FIS con “anticipo” del datore di lavoro
Le scadenze di presentazione delle domande di cassa integrazione e assegno ordinario passano a “entro la fine del mese successivo”. Il termine di presentazione delle domande che hanno avuto inizio nel periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.
Tutte quelle iniziate successivamente al 30 aprile 2020 andranno inviate entro la fine del mese successivo (fine giugno / fine luglio).
CIGO / FIS e CIG IN DEROGA a pagamento diretto dell’Inps
Trenta giorni dopo l’ entrata in vigore del Decreto Rilancio, quindi a partire dal 18 giugno prossimo, le domande di CIGO, FIS e Cig in deroga presentate a pagamento diretto devono essere trasmesse all’Istituto entro il quindicesimo giorno dall’inizio di sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.
Il modello SR41 deve essere trasmesso all’Inps entro la fine del mese successivo a quello di inizio sospensione/riduzione dell’attività lavorativa.
L’Inps, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande, corrisponde un’anticipazione pari al 40% delle ore autorizzate per l’intero periodo. A seguito della trasmissione del modello SR41, l’Inps mette in pagamento il residuo o procede al recupero “nei confronti del datore di lavoro” degli eventuali importi indebitamente anticipati.
Per questa nuova procedura, occorrerà attendere la circolare dell’Inps.
CONGEDO E INDENNITA’ PER LAVORATORI DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO
Il congedo parentale Covid-19 previsto dal Decreto Cura Italia è stato portato a 30 giorni.
Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo fino al 31 luglio e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo di trenta giorni.
In alternativa a questa prestazione, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo di 1200 euro complessive, da utilizzare per prestazioni effettuate.
In alternativa il suddetto bonus viene erogato direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio educativi territoriali, ai centri di formazione etc.
I genitori di figli minori di 16 anni, hanno comunque diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi e dei servizi scolastici, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento, a condizione che l’altro genitore sia anch’esso lavoratore e non stia fruendo di strumenti di sospensione dell’attività.
ALTRE DISPOSIZIONI
Permessi retribuiti L.104/1992
Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa è incrementato di ulteriori “complessive” dodici giornate per i mesi di maggio e giugno 2020.
Sospensione dei licenziamenti
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto “cura Italia” (17 marzo ), e per i 5 mesi successivi, è vietato al datore di lavoro – qualunque sia il numero di dipendenti, recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Tale divieto varrà fino al 17 agosto 2020.
Viene inserito un nuovo comma (1 bis) che prevede una sorta di diritto di ripensamento per il datore di lavoro. Tale diritto può venire applicato anche oltre il termine dei 15 giorni stabilito dalla Statuto dei lavoratori, e permette, senza sanzioni e oneri, al datore di lavoro che ha licenziato un lavoratore per GMO, nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020, di ripristinare il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità a condizione che il lavoratore venga contestualmente posto in Cassaintegrazione salariale in deroga dalla data in cui ha avuto efficacia il licenziamento.
Lavoro agile – Smart Working
Il lavoro agile, con le modalità Covid-19 (applicabile a tutti i contratti di lavoro in essere, senza necessità di previo accordo scritto con il lavoratore e con la semplice comunicazione da trasmettere a mezzo Cliclavoro) proseguirà sino alla fine dell’emergenza Covid-19 (attualmente prevista fino al 31 luglio 2020).
Fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di 14 anni, lo smart working rappresenta un “diritto” se nel nucleo famigliare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.
Lavoratori “fragili” ART. 26 Cura Italia
Le disposizioni contenute dal Cura Italia e modificate nella legge di conversione sui “lavoratori fragili” sono confermate fino alla data del 31 luglio 2020. L’art. 26 ha previsto il rilascio della certificazione ad opera del MEDICO CURANTE.
I lavoratori vengono considerati in “ricovero ospedaliero”.
Si tratta dei lavoratori:
– già in possesso della certificazione prevista dalla L. 104/92;
– lavoratori con rischio derivante da immunodepressione;
– lavoratori con esiti da patologie oncologiche;
– lavoratori che seguono terapie salvavita.
Al comma 5 dell’art. 26 del Cura Italia, è prevista per il datore di lavoro la possibilità, previa domanda, di recuperare il costo sostenuto. Sembra quindi che si potrà recuperare la malattia a carico della ditta ma non ci sono, al momento, disposizioni attuative della misura.
Indennità per lavoratori domestici
Ai lavoratori domestici è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro per ciascun mese, purché i lavoratori:
– abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali;
– non siano conviventi con il datore di lavoro.
L’indennità di 500 euro è erogata dall’INPS in unica soluzione, previa domanda che può essere presentata attraverso il nostro Patronato.
Deroghe alla normativa sui contratti a tempo determinato
I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 possono essere rinnovati o prorogati fino al 30 agosto 2020 anche in assenza delle causali, qualora previste. Si evidenzia in proposito che:
– l’agevolazione riguarda solo i rapporti a termine diretti e non la somministrazione a termine;
– è applicabile ai soli contratti in essere al 23 febbraio 2020.
Si ritiene, in attesa di chiarimenti nel merito, che la durata dei contratti senza causale non possa andare oltre il termine del 30 agosto 2020.
Detta disposizione si affianca a quella prevista dal decreto Cura Italia che consente di rinnovare/prorogare i contratti a termine anche se inerenti mansioni interessate all’intervento della cassa integrazione sia a zero ore che ridotta e senza rispettare la pausa contrattuale in caso di rinnovo.
Per qualsiasi informazione o dubbio potete contattare il nostro Ufficio Paghe allo 0574-6561
Non dimenticatevi di seguire la nostra diretta sul Decreto Rilancio, domani alle ore 18.30 sulla pagina Facebook di Confartigianato
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