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DL SOSTEGNI – NOVITA’ PER I NOSTRI DATORI DI LAVORO
Ieri 23 marzo 2021 è entrato in vigore il “DL SOSTEGNI” ovvero DL 22 MARZO 2021 N 41.
Al seguito le novità per i nostri datori di lavoro.
PROROGA DEL PERIODO DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DELL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
E’ prorogata fino al 30 aprile 2021 la sospensione dell’attività di riscossione delle cartelle esattoriali.
ANNULLAMENTO DELLE CARTELLE ESATTORIALI
Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo fino a 5.000€ risultanti da carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione) delle PERSONE FISICHE e SOGGETTI DIVERSI CHE HANNO CONSEGUITO – nel 2019 – UN REDDITO IMPONIBILE FINO AD € 30.000.
TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE e BLOCCO LICENZIAMENTI
- Aziende con accesso a Cassa Integrazione Ordinaria (INDUSTRIA): vengono riconosciute ulteriori 13 settimane di CIGO COVID-19 per il periodo dal 1/4/2021 – 30/06/2021. Per tali aziende restano bloccati i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al 30 giugno 2021;
- Aziende con accesso ad Assegno Ordinario (FSBA o FIS) o Cassa Integrazione in Deroga: vengono riconosciute ulteriori 28 settimane di intervento COVID-19 per tutto il periodo dal 1/4/2021 al 31/12/2021. Per queste aziende resta fermo il blocco dei licenziamenti fino al 30/06/2021, obbligo che si estenderà al 31/10/2021 per le aziende che “sospendono o riducono l’attività lavorativa”, facendo ricorso a FSBA – FIS o CIGD.
Si potrà procedere invece al licenziamento, come già da precedente normativa, nei seguenti casi:
- sottoscrizione di accordo sindacale, con riconoscimento di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
- cessazione completa di attività aziendale;
- fallimento dell’azienda.
LAVORATORI IN CONDIZIONI DI FRAGILITA’
Confermate ed estese fino al 30 giugno 2021 le tutele già previste dall’art. 26 del DL Cura Italia.
- Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra.
- Tali lavoratori svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
PROROGA O RINNOVO CONTRATTI A TERMINE
Estesa al 31/12/2021 la possibilità di derogare alla normativa attuale sui contratti a termine, consentendo di prorogare o rinnovare, per una sola volta e per massimo 12 mesi, fermo restando il limite massimo di durata del contratto a termine in 24 mesi, senza la “causale” prevista dalla D.Lgs. 81/2015.
Consulta IL DL SOSTEGNI direttamente sul sito di Confartigianato e per informazioni, chiarimenti e approfondimenti, contattare l’Ufficio Paghe e Contributi dell’Associazione.
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