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Regolamento FGAS

F-gas: pubblicato il nuovo Regolamento 2024/2215 per certificazione imprese e persone fisiche

Dopo il nuovo Regolamento F-gas 573, pubblicato a febbraio, è arrivata una ulteriore novità, ovvero il Regolamento che indica la nuova direzione per la certificazione di imprese e operatori nell’ambito di gas fluorurati e loro alternative.
Ecco quindi un nuovo tassello, ovvero il nuovo Regolamento UE 2215 che va ad aggiornare e sostituire il vecchio Regolamento UE 2015/2067. Il nuovo Regolamento 2215 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il giorno 9 Settembre 2024. Da questa data decorrono 20 giorni per la sua effettiva entrata in vigore. Da fine settembre, quindi, gli Stati membri, inclusa l’Italia, avranno a disposizione un anno di tempo per stabilire i propri, e nuovi, schemi di certificazione. Il nuovo Regolamento 2215 ha la finalità di garantire degli standard minimi di competenza sia per le persone fisiche sia per le imprese che operano su impianti di climatizzazione, refrigerazione e pompe di calore contenenti gas fluorurati (o alternative a tali gas).
In particolare, sono previste competenze specifiche per la gestione di gas tossici (es. ammoniaca), infiammabili (es. propano), oppure che operano ad alte pressioni (es. CO2).

VALIDITà DELLE CERTIFICAZIONI FIN QUI OTTENUTE

Gli attestati e le certificazioni fin qui ottenuti continueranno ad avere validità alle condizioni per cui sono stati rilasciati e saranno validi per la manipolazione dei refrigeranti F-gas, almeno fino al 2029. Entro questo periodo verrà richiesto che tutti i tecnici facciano un corso (o una certificazione) di aggiornamento e di allineamento per i nuovi refrigeranti.
Questo secondo quanto stabilito dall’ art. 10 comma 9 del Regolamento UE 2024/573, dal titolo “Certificazione e formazione”:
“Gli attuali certificati e attestati di formazione rilasciati a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 restano validi alle condizioni alle quali sono stati rilasciati in origine. Entro il 12 marzo 2027 gli Stati membri provvedono a che le persone fisiche certificate siano tenute a partecipare a corsi di aggiornamento o a completare un processo di valutazione di cui al paragrafo 3, almeno ogni sette anni. Gli Stati membri provvedono a che le persone fisiche in possesso di un certificato o di un attestato di formazione a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 partecipino a tali corsi di aggiornamento o completino tali processi di valutazione per la prima volta entro il 12 marzo 2029.”
In questo senso, anche l’art. 4 del nuovo Regolamento, dal titolo “Certificazione di persone fisiche”, al comma 3 stabilisce quanto segue:
“Gli Stati membri possono consentire agli organismi di certificazione di esentare il richiedente dall’obbligo di superare l’esame di cui al paragrafo 1 se questi ha acquisito in precedenza qualifiche, competenze e conoscenze equivalenti a quelle di cui all’allegato I o di esigere che il richiedente superi solo un esame integrativo, qualora le qualifiche, le competenze e le conoscenze acquisite in precedenza corrispondano parzialmente a quelle elencate nell’allegato I.”
 
Il regolamento si applica alle persone fisiche che svolgono le seguenti attività:
a) controlli delle perdite delle apparecchiature elencate all’articolo 1 contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573;
b) installazione delle apparecchiature elencate all’articolo 1 contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;
c) riparazione, manutenzione o assistenza e smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 1 contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 o le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi;
d) recupero dei gas fluorurati a effetto serra dai circuiti di raffrescamento delle apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria, delle pompe di calore e delle unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi refrigerati.
Il regolamento si applica anche alle persone giuridiche che svolgono per altri soggetti attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento delle apparecchiature elencate all’articolo 1 contenenti i gas fluorurati a effetto serra che figurano nell’allegato I e nell’allegato II, sezione 1, del regolamento (UE) 2024/573 e le sostanze alternative ammoniaca (NH3), anidride carbonica (CO2) o idrocarburi.
Il regolamento non si applica alle attività di fabbricazione effettuate presso il sito del fabbricante delle apparecchiature di cui all’articolo 1, ossia: a) apparecchiature fisse di refrigerazione, b) apparecchiature fisse di condizionamento d’aria e pompe di calore, c) apparecchiature fisse con cicli Rankine a fluido organico, d) unità di refrigerazione di autocarri frigorifero e rimorchi frigorifero, e) unità di refrigerazione di veicoli leggeri frigorifero, container intermodali e vagoni ferroviari.
Come già ricordato nei giorni scorsi, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Serie L del 3 settembre scorso è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2174 della Commissione del 2 settembre 2024, che reca modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato delle etichette per determinati prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.
Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti legati all’attività regolamentare del nostro legislatore di cui vi daremo aggiornamenti puntuali.

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