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In Gazzetta il nuovo Decreto per il recupero di rifiuti inerti da costruzione e demolizione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 dell’11 settembre 2024 il decreto 28 giugno 2024, n. 127 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”. Il provvedimento, che entrerà in vigore il prossimo 26 settembre, è composto da 9 articoli e 3 allegati. Questo regolamento stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, come definiti all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), ed elencati alle Tabelle 1 e 2 dell’allegato 1, cessano di essere qualificati come rifiuti a seguito di operazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 184 -ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. In via preferenziale, i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione ammessi alla produzione di aggregati recuperati provengono da manufatti sottoposti a demolizione selettiva. Le operazioni di recupero finalizzate alla cessazione della qualifica di rifiuto aventi a oggetto in tutto o in parte rifiuti non elencati nell’Allegato 1, Tabella 1, punti 1 e 2, del presente regolamento ovvero rifiuti elencati in tale allegato e destinati a scopi specifici differenti rispetto a quelli previsti dall’articolo 4, sono soggette al rilascio o al rinnovo delle autorizzazioni ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo. Dal 26 settembre 2024 sarà abrogato il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 27 settembre 2022, n. 152, è abrogato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, cioè dal 26 settembre 2024. A partire dalla data di entrata in vigore i produttori di aggregati recuperati avranno 180 giorni per presentare un aggiornamento della comunicazione di inizio attività o l’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ambientale. Tra le altre novità del nuovo decreto anche l’inclusione dei rifiuti da costruzione e demolizione abbandonati nell’elenco dei codici ammessi per la produzione di aggregati recuperati, l’aggiunta della UNI EN 13108 tra le norme tecniche di riferimento per la certificazione Ce dell’aggregato recuperato e l’aggiornamento della tabella con le norme tecniche per l’utilizzo.


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