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LEGGE DI BILANCIO 2020 LE NOVITÀ PER I DATORI DI LAVORO
È stata pubblicata in G.U. il 30 dicembre 2019 la Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 contenente “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”.
E’ entrata in vigore il 1° gennaio 2020.
LE NOVITA’ DI MAGGIORE INTERESSE
APPRENDISTATO DUALE
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, la disciplina contributiva dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore subisce un’ulteriore modifica, al fine di promuovere l’occupazione giovanile.
Nel particolare, i contratti di apprendistato duale stipulati:
- nel corso dell’anno 2020,
- da parte di aziende che impiegano fino a 9 addetti,
godranno di uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta per i contratti di apprendistato in genere (1,5%, 3% e 10% rispettivamente per il primo, secondo e terzo anno di apprendistato), per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. A partire dal quarto anno, sarà dovuta la contribuzione del 10%.
RIORDINO INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE UNDER 35
Anche per il 2020 resta fermo il limite dei 34 anni di età, per ricevere l’incentivo in caso di assunzione stabile. Si tratta della decontribuzione prevista dal comma 100 della legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/2017) che dispone uno sgravio, per un periodo massimo di 36 mesi, del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato, a tutele crescenti, di giovani under 30. Detto limite, era stato innalzato, per il solo anno 2018, agli under 35.
Con l’intervento della legge di Bilancio 2020, viene prorogata l’agevolazione per gli under 35 per tutto l’anno 2020, per poi rientrare nel limite ordinario (sotto i 30 anni di età). Per accedere allo sgravio contributivo, oltre al requisito dell’età, i lavoratori non possono aver avuto pregressi rapporti di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro.
BONUS OCCUPAZIONALE GIOVANI ECCELLENZE
La Legge di Bilancio 2020 apporta alcune modifiche alla disciplina del bonus occupazionale per le giovani eccellenze, previsto dalla Legge n. 145/2018, e ad oggi ancora inattuato.
In virtù di tale disposizione, i datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumevano con contratto a tempo indeterminato (anche part-time)
- cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute,
- cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 – 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute,
potevano godere di un esonero contributivo, sui contributi a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL), per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata, proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale.
CONGEDO OBBLIGATORIO PADRE LAVORATORE
Il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio (oppure dall’ingresso in famiglia del minore, o dall’entrata in Italia in caso di adozione internazionale), a favore del padre lavoratore dipendente è:
- prorogato anche per l’anno 2020, in relazione ai figli nati o adottati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020,
- nella misura di 7 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 5, in vigore sino al 31 dicembre 2019).
Si ricorda che il congedo può essere fruito anche in modo non continuativo.
Anche per l’anno 2020, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI
Ai sensi dell’art. 51, comma 4, lettera a) del TUIR, nella versione aggiornata dalla Legge di Bilancio per il 2020, per gli autoveicoli / motocicli / ciclomotori assegnati in uso promiscuo ai dipendenti, il fringe benefit tassabile è confermato nella misura del 30% dell’ammontare corrispondente ad una percorrenza convenzionale annua di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell’eventuale ammontare trattenuto al dipendente, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020.
La predetta tassazione subisce delle modifiche relativamente ai contratti stipulati successivamente al 30 giugno 2020 e al variare delle emissioni di anidride carbonica.
Le nuove percentuali sono:
- 25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di CO2 non superiori a 60 g/km, assegnati con contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020;
- 30% per i veicoli, con emissioni di anidride carbonica superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km, assegnati con contratti dal 1° luglio 2020;
- 40% per i veicoli in caso di emissioni superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km per l’anno 2020. Tale percentuale è elevata al 50% per l’anno 2021;
- 50% per i veicoli con emissione di CO2 superiori a 190 g/km per l’anno 2020 e pari al 60% a decorrere dall’anno 2021.
BUONI PASTO
La Legge n. 160/2019 prevede la modifica della lett. c) del comma 2 dell’art. 51, TUIR, stabilendo che non concorrono alla formazione del reddito del lavoratore dipendente le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di euro 4 se rese in forma cartacea (in precedenza euro 5,29) aumentato a euro 8 (in precedenza euro 7) se rese in forma elettronica (buoni pasto elettronici).
È confermata la non imponibilità per:
- le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro / in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;
- le indennità sostitutive, fino all’importo complessivo giornaliero di euro 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:
- ai cantieri edili;
- ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
- ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.
Per approfondimenti, contattare i nostri uffici paghe e contributi.
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