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Legge di Bilancio 2021 : novità per i datori di lavoro

LEGGE DI BILANCIO 2021 – NOVITA’ PER DATORI DI LAVORO

Il 30 dicembre 2020 è stata pubblicata in G.U. la Legge di Bilancio 2021 n. 178.

LE NOVITA’ PER I DATORI DI LAVORO

AGEVOLAZIONE PER ASSUNZIONI UNDER 36 (massimo 35 anni e 364 giorni)

  • Ai datori di lavoro spetta l’esonero contributivo per 36 mesi, per un massimo di € 6.000 annuali (48 mesi, per Regioni sud Italia specificate) in caso di assunzione a tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine di giovani che non abbiano compiuto 36 anni di età;
  • Non spetta in caso di assunzione con contratto di apprendistato;
  • Il dipendente non deve essere stato occupato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ma può aver avuto rapporti di apprendistato;
  • Per accedere al beneficio, occorre che le aziende non abbiano proceduto, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, né procedano, nei 9 mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo di personale con medesima qualifica;
  • Per l’attuazione della normativa, occorre autorizzazione della Commissione Europea.

AGEVOLAZIONE PER ASSUNZIONI DONNE (SENZA REQUISITO DI ETA’)

  • Spetta in caso di assunzione a tempo determinato (massimo 12 mesi) o indeterminato (18 mesi) ed in caso di trasformazione a tempo indeterminato di contratto a termine (18 mesi);
  • L’importo dell’esonero contributivo è del 100%, per un massimo di € 6.000 annuali;
  • ›Deve trattarsi di DONNE, di qualsiasi età:
    • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18), lettera e), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;
    • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;
  • L’assunzione o la trasformazione deve rappresentare “incremento occupazionale netto” che deve perdurare per tutta la durata del beneficio;
  • Per l’attuazione della normativa, occorre autorizzazione della Commissione Europea.

CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE

Il congedo obbligatorio del padre lavoratore, da utilizzare entro i 5 mesi successivi alla nascita del figlio, vengono portati da 7 a 10 giorni, per l’anno 2021.

Viene stabilito che i congedi del padre, sia quello obbligatorio che quello facoltativo, spettano non solo in caso di nascita del figlio ma anche in caso di “morte perinatale”.

RINNOVO E PROROGHE CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

È prorogato fino al 31 marzo 2021 il termine fino al quale i contratti a tempo determinato possono essere rinnovati o prorogati – per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta anche in assenza delle condizioni previste dall’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015:
– esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività;
– esigenze di sostituzione di altri lavoratori assenti;
– altre esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’ordinaria attività.

AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19: ULTERIORI 12 SETTIMANE

I datori di lavoro possono presentare domanda di concessione della cassa integrazione ordinaria, dell’assegno ordinario e della cassa integrazione in deroga (con causale COVID-19) per una durata massima di ulteriori dodici settimane.

  • Cassa Integrazione Ordinaria: 12 settimane per il periodo dal 01/01/2021 al 31/03/2021;
  • ASSEGNO ORDINARIO (FSBA/FIS) e CASSA IN DEROGA: 12 settimane per il periodo dal 01/01/2021 al 30/06/2021.

ESONERO ALTERNATIVO ALLA CASSA INTEGRAZIONE (8 SETTIMANE)

Per le aziende che non richiedono gli ammortizzatori sociali previsti dalla legge di bilancio (12 settimane), IN ALTERNATIVA ad essi, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, nei limi delle ore di integrazione già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020. Tale esonero è da da fruire entro il 31/03/2021.

Anche per l’attuazione di questa disposizione, occorre autorizzazione della Commissione Europea.

SOSPENSIONE LICENZIAMENTI

Restano sospesi i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ed i licenziamenti collettivi, fino al 31/03/2021.

Sarà possibile procedere al licenziamento solo nei casi di:

  • Cessazione completa attività aziendale;
  • Adesione del lavoratore ad Accordo Collettivo Aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro;
  • Fallimento dell’azienda, con cessazione dell’attività.

I nostri uffici sono a disposizione per analisi e chiarimenti in materia.


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