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LEGGE DI STABILITÀ 2016 E NOVITÀ IMU
LEGGE DI STABILITÀ E IMU: COSA CAMBIA?
Con la Legge di Stabilità 2016 è stata interamente rivista la gestione dei comodati gratuiti e del conseguente calcolo dell’IMU sugli immobili interessati: le impostazioni valide per gli anni precedenti sono completamente eliminate e viene introdotta una sola forma di comodato gratuito per il quale è prevista una riduzione del 50% della base imponibile, analogamente agli immobili storici o inagibili.
CALCOLO E REQUISITI
In pratica la base imponibile imu è ridotta del 50% anche “per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23”;
COSA SI INTENDE PER IMMOBILE
In data 3 Febbraio u.s. il MEF ha chiarito, siccome la norma si colloca in un ambito di agevolazioni per immobili ad uso abitativo, per “immobile”, deve intendersi un immobile ad uso abitativo (“laddove la norma richiama in maniera generica l’immobile, la stessa deve intendersi riferita all’immobile ad uso abitativo”). Quindi il possesso di altra tipologia di immobile come un terreno agricolo, un’area edificabile o un capannone non esclude la possibilità di usufruire della riduzione del 50%, purchè gli immobili ad uso abitativo siano massimo 2, entrambi situati nel comune di residenza del proprietario ed uno dei risulti essere abitazione principale del proprietario.
E’ stato anche specificato che la riduzione si applica anche agli immobili storici che già beneficiano di riduzione del 50% e quindi in caso di comodato gratuito di un immobile storico si avrebbe una base imponibile ridotta al 25%.
Si resta comunque in attesa della pubblicazione della Circolare del Mef per i dettagli dell’applicazione della riduzione per il comodato gratuito.
PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO. COSA VUOL DIRE?
Il comodato è possibile solo tra figli e genitori. Sono esclusi comodati tra parenti al di fuori del primo grado.
OBBLIGHI A CUI ADEMPIERE PER ESSERE IN REGOLA
Il contratto di comodato deve essere registrato presso un qualunque ufficio dell’Agenzia delle Entrate. Non vale nessuna scrittura privata o altra forma/dichiarazione di concessione del comodato.
Per i contratti di comodato verbali il MEF, ha inoltre chiarito che devono essere registrati entro il 1° Marzo 2016 per poter beneficiare della riduzione del 50% dal 1° gennaio 2016.
N.B. Con l’obbligatorietà della registrazione del contratto, la riduzione del 50% potrà essere applicabile solo dalla data di registrazione del contratto tranne per i comodati verbali che sono stati regolamentati come anzidetto. Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Categorie catastali A1, A8 e A9).
Infine per beneficiare della riduzione della base imponibile per l’immobile concesso in comodato, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita Dichiarazione IMU che dovrà essere presentata entro il termine del 30/06/2017 essendo riferita ad un evento dell’anno 2016.
Per chi ha già un contratto di comodato stipulato precedententemente che rispetta le condizioni viste deve fare solo dichiarazione IMU al Comune.
Per qualsiasi chiarimento ulteriore e valutazione di posizione personalizzata si prega di rivolgersi alla sede Confartigianato più vicina oppure al Responsabile del Caaf Confartigianato Imprese Prato Aldo Gualtieri (0574/656214)
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