IL BANDO investimenti produttivi La Regione Toscana, con D.D. n. 24538/24, ha approvato il Bando…
NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
ATTIVATA L’APPOSITA PROCEDURA PER LA COMUNICAZIONE
Dal 28 marzo 2022 è disponibile l’applicazione, su CLICLAVORO/Servizi Lavoro, per trasmettere la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.
La nuova applicazione è accessibile ai datori di lavoro e ai soggetti intermediari abilitati tramite SPID e CIE. La Comunicazione obbligatoria per il lavoro occasionale va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico. La violazione dell’obbligo di effettuazione della comunicazione obbligatoria determina l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
L’adempimento interessa esclusivamente i committenti “privati” (non enti pubblici) che operano in qualità di imprenditori. Restano escluse le attività rese nei confronti di committenti “non imprese” quali, per esempio, le associazioni o i professionisti.
Non sono, pertanto, oggetto di comunicazione i rapporti di lavoro natura subordinata, le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate, le prestazioni occasionali (art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 convertito da legge n. 96/2017), le professioni intellettuali e i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.
L’obbligo di è finalizzato a monitorare e contrastare forme elusive nell’impiego di lavoratori autonomi occasionali. Tale obbligo interessa esclusivamente i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che, in via occasionale, “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”. Resta salva ogni eventuale verifica in ordine alla conformità della fattispecie astrattamente ipotizzata al caso concreto ed alla esatta qualificazione di detti rapporti, sui quali rimane fermo ogni potere di accertamento da parte delle autorità competenti.
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