Si informa che a seguito della conversione in legge n. 101/24 del Decreto legge in…
NUOVE PRESTAZIONI Ente Bilaterale Artigianato Toscano – EBRET 2020
In data 21 giugno 2019 le Parti Sociali regionali hanno sottoscritto l’Accordo Regionale Interconfederale sulla Bilateralità artigiana toscana, che rimodula l’operatività dell’EBRET prevedendo nuove prestazioni garantite dall’Ente Bilaterale e l’aumento della quota EBNA, che a partire dalla competenza di luglio 2019 va calcolata prevedendo un importo fisso aggiuntivo di 4 euro al mese per ogni dipendente in forza.
Con le nuove prestazioni stabilite dal citato Accordo del 21.6.2019, le Parti Sociali regionali hanno sancito l’ingresso a pieno titolo dell’EBRET nel campo del welfare aziendale.
I primi interventi a prendere avvio, a far data dal gennaio 2020, saranno due, entrambi riservati sia ai lavoratori che a titolari, soci e collaboratori d’azienda:
-
un sostegno per le spese relative agli asili nido (contributo EBRET di € 180 nel caso di un solo figlio, elevabile a € 270 nel caso di più figli; ISEE fino a € 26mila);
-
un sostegno alle famiglie con portatori di handicap (nel caso di portatore di handicap riconosciuto ai sensi della normativa vigente, un contributo mensile EBRET di € 90 può essere richiesto ogni anno per 3 anni, e dal quarto anno in poi se rientrante nei limiti del budget previsto per questa prestazione; ISEE fino a € 26mila).
L’EBRET (Ente Bilaterale) conferma inoltre le proprie prestazioni “tradizionali” già presenti nel Regolamento 2019: Innovazione Aziendale, Ripristino Ciclo Produttivo, Acquisto libri scolastici, Astensione per maternità.
Ricordiamo che il versamento EBNA dà inoltre diritto, nei casi previsti, alle prestazioni FSBA per mancanza di lavoro, al Rappresentante Territoriale alla Sicurezza e all’accesso al Fondo Speciale Autotrasporto.
Misure di sostegno al reddito sono state inoltre previste per i lavoratori di aziende non artigiane iscritte all’EBRET che abbiano da 1 a 5 dipendenti, per le quali non trovano applicazione i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Titolo I del D.Lgs. 148/2015.
Restano tuttora esclusi i lavoranti a domicilio e le imprese dell’edilizia.
Questo articolo ha 0 commenti