Il Ministro della Salute ha firmato una nuova ordinanza in materia di obbligo di utilizzo…
OBBLIGO DI GREEN PASS: LE SEMPLIFICAZIONI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE
CONVERTITO IL D.L. 127/2021 – GREEN PASS: COSA CAMBIA
Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, per “chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde”.
Con la conversione in legge del Decreto sono state apportate le seguenti novità:
- I lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della certificazione verde. In caso di consegna del green pass, i lavoratori saranno esonerati dal controllo quotidiano fino alla scadenza della propria certificazione verde.
- Viene chiarito che, per i lavoratori somministrati, la verifica circa il possesso della certificazione verde spetta all’utilizzatore, mentre è onere del somministratore informare ii lavoratori circa gli obblighi normativamente previsti.
- Nelle aziende con meno di 15 dipendenti, alle quali era consentita l’assunzione in sostituzione – dopo 5 giorni di assenza per assenza di green pass del lavoratore – per un periodo massimo di 10 giorni rinnovabile di altri 10 giorni, è stato concesso che il rinnovo possa avvenire più di una volta, comunque fino al 31/12/2021 e specificato che i 10 giorni previsti dalla normativa sono giorni “lavorativi”.
E’ stato poi inserito nella norma un chiarimento ministeriale intervenuto nelle prime settimane di applicazione del decreto: la scadenza della certificazione verde in corso di prestazione lavorativa non da luogo all’applicazione delle sanzioni per mancanza del certificato. La permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è comunque consentita per concludere il turno lavorativo.
Viene da ultimo chiarito che l’obbligo di esibire il green pass riguarda anche i soggetti che svolgono attività di “docenti”.
RACCOLTA DEI GREEN PASS E PRIVACY
Al fine di conciliare la raccolta dei green pass, con annotazione di scadenza, e le esigenze di privacy, è opportuno che l’azienda:
- proceda alla NOMINA DI SOGGETTO AUTORIZZATO/DESIGNATO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI, NELLO SPECIFICO, PER LA VERIFICA E CONSERVAZIONE DEL GREEN PASS;
- consegni al lavoratore adeguata INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NELLO SPECIFICO, PER LA CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19
Per informazioni e/o chiarimenti, i nostri uffici sono a disposizione.
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