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OBBLIGO DI PUBBLICARE SOVVENZIONI PUBBLICHE RICEVUTE

Obbligo pubblicitario ex art. 1 comma 125 l. 124/2017

È entro il 30 giugno di ogni anno che i titolari di partita IVA che esercitano attività d’impresa sono tenuti a pubblicare sul proprio sito internet aziendale l’elenco delle sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, ricevuti nell’anno precedente.

In mancanza di sito internet aziendale, la pubblicazione dovrà avvenire sui portali online delle associazioni di categoria di appartenenza.

La proroga della disciplina sanzionatoria intervenuta con gli artt. 1 comma 28-ter e 3 – septies del decreto legge 228/2021, che fa conseguentemente slittare in avanti la data ultima per il rispetto degli obblighi di trasparenza al 31.12.2022, non modifica le regole generali da tenere a mente, disciplinate dai commi da 125 a 129, articolo 1, della legge n. 124/2017.

Soggette all’obbligo di pubblicità sono le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente da parte delle pubbliche amministrazioni.

Per effetto delle modifiche apportate dal decreto Crescita n. 34/2019, l’obbligo ricorre esclusivamente se l’importo degli aiuti di Stato percepiti nel periodo considerato sia superiore a 10.000 euro.

L’obbligo si applica a tutti i soggetti iscritti al Registro delle Imprese, ossia società di capitali e di persone, ditte individuali, associazioni, Onlus e fondazioni, comprese le cooperative sociali.

Si specifica che per le società di capitali che redigono il bilancio in forma ordinaria la pubblicazione degli aiuti di Stato è effettuata in nota integrativa.

L’obbligo di pubblicare i contributi pubblici ricevuti sul sito internet aziendale o tramite le associazioni di categoria è invece espressamente previsto dall’articolo 1, comma 125-bis del decreto Concorrenza n. 124/2017 per i soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e per quelli non tenuti alla redazione della nota integrativa.

Per ulteriori informazioni contattare il Dott. Fabio Casati.


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