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Patente a crediti nei cantieri: arriva il parere del Consiglio di Stato
Con il parere n. 01090 dell’Adunanza di Sezione del 27 agosto 2024, il Consiglio di Stato (Sezione Consultiva per gli Atti Normativi) ha formulato le sue osservazioni in merito allo schema del decreto attuativo sulla patente a crediti nei cantieri (Schema di Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali recante “Regolamento relativo all’individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili, dei suoi contenuti informativi, dei presupposti e del procedimento per la sua sospensione nonché dei criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale e delle modalità di recupero dei crediti decurtati, ai sensi dell’articolo 27, commi 3 e 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n., 81, come modificato dall’articolo 29, comma 19, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante Ulteriori disposizioni urgenti per, l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56”).
Ecco alcuni punti affrontati da Palazzo Spada.
Ecco alcuni punti affrontati da Palazzo Spada.
SOSPENSIONE D’OBBLIGO – In merito alla sospensione d’obbligo in caso di infortuni, il Consiglio di Stato osserva come sia necessaria anche la colpa grave oltre all’evento mortale. All’articolo 3, comma 2, dello schema di decreto attuativo “viene previsto che, qualora nei cantieri si verifichino infortuni da cui derivi la morte di uno o più lavoratori imputabile al datore di lavoro o ad altri suoi stretti collaborati specificamente indicati, almeno a titolo di colpa grave, l’adozione del provvedimento di sospensione è obbligatoria. A riguardo va osservato come il comma 8 dell’articolo 27 cit. disponga che, anche nel caso di morte del lavoratore, l’Ispettorato nazionale del lavoro “può sospendere in via cautelare la patente”. Tuttavia, va rilevato come la norma regolamentare preveda la sospensione obbligatoria esclusivamente qualora la morte del lavoratore sia imputabile “almeno a titolo di colpa grave”. Avendo il legislatore espressamente demandato alla fonte regolamentare la disciplina della sospensione cautelare di cui al comma 8 cit. e, in particolare, anche il compito di definire “i presupposti e il procedimento” per l’adozione dei relativi provvedimenti, la scelta di prevedere, come detto, nella sola ipotesi di colpa grave, di regola l’irrogazione del provvedimento di sospensione può ritenersi compatibile con l’esercizio della predetta potestà regolamentare attribuita all’amministrazione purché non venga del tutto eliso il carattere discrezionale del provvedimento (ad es., facendosi comunque salva una diversa motivata valutazione dell’amministrazione fondata sulla assoluta esclusione di rischi per la sicurezza dei lavoratori). Questo anche alla luce dell’elevato livello di violazione delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori che a tutt’oggi si registra nel nostro Paese, all’origine di un numero del tutto inaccettabile di vittime del lavoro. Il comma 5 dell’articolo 3 va soppresso in quanto meramente riproduttivo del secondo periodo del comma 8 dell’articolo 27 cit.”.
ENTRATA IN VIGORE – L’articolo 10 dello schema di decreto attuativo dispone che il regolamento entri in vigore a far data dal 1° ottobre. Pur comprendendo come in tal modo l’Amministrazione intenda assicurare l’osservanza del comma 1 dell’articolo 27 cit. nella parte in cui dispone che “a decorrere dal 1° ottobre 2024” tutti i soggetti interessati “sono tenuti al possesso della patente”, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di Palazzo Spada nutre “perplessità su una siffatta formulazione della norma. L’entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti, ai sensi dell’articolo 10 delle “Disposizioni sulla legge in generale” premesse al Codice Civile, è infatti subordinata al decorso di un termine di 15 giorni decorrente dalla relativa pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. Il periodo di tempo decorrente dalla pubblicazione di un atto normativo al fine della relativa obbligatorietà è funzionale a consentirne la conoscenza da parte di tutti i destinatari. Decorso detto termine, tale conoscenza è presunta. La previsione di una data fissa per l’entrata in vigore di un provvedimento rende del tutto incerta la durata del termine in questione che, in ipotesi, potrebbe essere già decorso alla data della pubblicazione dell’atto normativo. Non appare pertanto possibile prescindere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un provvedimento normativo al fine di determinarne la data di entrata in vigore. Secondo un consolidato orientamento di questa Sezione, il termine di 15 giorni stabilito dall’articolo 10 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, può essere derogato esclusivamente ad opera di una norma primaria. La circostanza che il legislatore abbia indicato il 1° ottobre come data dalla quale decorre l’obbligo per i soggetti interessati di dotarsi della patente di cui allo schema di decreto in esame, sembra a tal fine poter costituire un valido fondamento della scelta dell’Amministrazione di incidere sulla vacatio legis. La Sezione ritiene pertanto che la previsione dell’entrata in vigore il 1° ottobre 2024 possa essere mantenuta solo a condizione che il regolamento in esame venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quanto meno entro il giorno precedente”.
ENTRATA IN VIGORE – L’articolo 10 dello schema di decreto attuativo dispone che il regolamento entri in vigore a far data dal 1° ottobre. Pur comprendendo come in tal modo l’Amministrazione intenda assicurare l’osservanza del comma 1 dell’articolo 27 cit. nella parte in cui dispone che “a decorrere dal 1° ottobre 2024” tutti i soggetti interessati “sono tenuti al possesso della patente”, la Sezione Consultiva per gli Atti Normativi di Palazzo Spada nutre “perplessità su una siffatta formulazione della norma. L’entrata in vigore delle leggi e dei regolamenti, ai sensi dell’articolo 10 delle “Disposizioni sulla legge in generale” premesse al Codice Civile, è infatti subordinata al decorso di un termine di 15 giorni decorrente dalla relativa pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto. Il periodo di tempo decorrente dalla pubblicazione di un atto normativo al fine della relativa obbligatorietà è funzionale a consentirne la conoscenza da parte di tutti i destinatari. Decorso detto termine, tale conoscenza è presunta. La previsione di una data fissa per l’entrata in vigore di un provvedimento rende del tutto incerta la durata del termine in questione che, in ipotesi, potrebbe essere già decorso alla data della pubblicazione dell’atto normativo. Non appare pertanto possibile prescindere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un provvedimento normativo al fine di determinarne la data di entrata in vigore. Secondo un consolidato orientamento di questa Sezione, il termine di 15 giorni stabilito dall’articolo 10 delle “Disposizioni sulla legge in generale”, può essere derogato esclusivamente ad opera di una norma primaria. La circostanza che il legislatore abbia indicato il 1° ottobre come data dalla quale decorre l’obbligo per i soggetti interessati di dotarsi della patente di cui allo schema di decreto in esame, sembra a tal fine poter costituire un valido fondamento della scelta dell’Amministrazione di incidere sulla vacatio legis. La Sezione ritiene pertanto che la previsione dell’entrata in vigore il 1° ottobre 2024 possa essere mantenuta solo a condizione che il regolamento in esame venga pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quanto meno entro il giorno precedente”.
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