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Scontrino elettronico: moratoria sanzioni e altre novità
Due importanti novità sul tema dello Scontrino elettronico: è stata prevista una moratoria di 6 mesi sull’applicazione delle sanzioni e fino a dicembre si potranno trasmettere i corrispettivi telematici all’Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.
Questo è quanto è stato previsto con la circolare n. 15 del 29 giugno 2019, che ha fornito gli attesi chiarimenti sulla inapplicabilità delle sanzioni in sede di avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.
Si ricorda che i commercianti e gli artigiani obbligati allo scontrino elettronico dal 1° luglio 2019 sono quelli con volume d’affari superiore a 400.000 euro.
La circolare ha inoltre stabilito che:
i soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) non hanno la disponibilità di un Registratore Telematico (RT) devono:
- continuare a certificare i corrispettivi mediante scontrini o ricevute fiscali fino alla messa in uso del Registratore Telematico e comunque per un periodo non superiore ai sei mesi;
- annotare i dati dei corrispettivi nel registro dei corrispettivi (ex art. 24 DPR 633/72);
- trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (con le modalità che saranno stabilite con apposito provvedimento direttoriale);
- liquidare l’IVA del periodo nei termini ordinari.
I soggetti che alla data del 1° luglio 2019 (o 1° gennaio 2020) hanno tempestivamente “messo in servizio” il Registratore Telematico:
- devono memorizzare il corrispettivo mediante il RT e rilasciare il documento commerciale;
- possono trasmettere i dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
- liquidano l’IVA del periodo nei termini ordinari.
Infine, si fa presente che l’Agenzia delle Entrate ha attivato la procedura web gratuita per la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi, accessibile all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
Nel comunicato stampa, in allegato, emanato a commento della Circolare n. 15/2019 viene precisato che:
- il nuovo servizio è attivo all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi;
- potrà essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone poiché la visualizzazione si adatta automaticamente al dispositivo in uso;
- con la procedura web, i soggetti interessati potranno predisporre online il documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.
Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns). Una volta entrato, l’operatore Iva che effettua la cessione o prestazione dovrà verificare i suoi dati già precompilati e inserire i dati relativi all’operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico).
Il documento commerciale potrà, quindi, essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest’ultimo è d’accordo, inviato via email o con altra modalità elettronica.
Gli utenti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all’interno del portale Fatture e Corrispettivi.
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