Con l’approvazione recente, in via definitiva, del decreto cosiddetto “salva-infrazioni”, il D.L. n. 131/2024, sono…
Sicurezza impianti in immobili destinati a locazioni brevi, nota unitaria
Si ricorda che è in vigore la Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale, ai sensi dell’art. 13-ter, decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2023, n. 191. Fra gli obblighi, segnaliamo che i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche e i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi dovranno richiedere entro il primo gennaio 2025 il CIN, Codice Identificativo Nazionale (CIN), da utilizzare per la pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno delle strutture e degli immobili, ai sensi dell’art. 13-ter del decreto-legge n. 145/2023. Tale codice è ottenibile accedendo al portale del Ministero del Turismo tramite spid o carta d’identità elettronica.
Fra gli altri obblighi, ricordiamo i requisiti di sicurezza previsti dal suddetto D.L., in cui si evince come tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), debbano essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge.
Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente. Il Ministero ha pubblicato delle apposite faq all’indirizzo https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/.
Trattandosi di dispositivi atti alla rilevazione di pericoli ai fini della sicurezza, come Confartigianato riteniamo che la loro scelta, la loro collocazione e le valutazioni del contesto da proteggere siano riconducibili solo alla categoria di imprese ricadenti nell’ambito di applicazione del D.M. 37/08, che tratta appunto le disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Occorre, peraltro, evidenziare che sempre nelle FAQ, viene suggerita come buona prassi di sicurezza il fatto che i sistemi di sicurezza devono essere realizzati e mantenuti in efficienza, conformemente alle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali ed alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. Ci si chiede dunque quale competenza abbia il proprietario per eseguire queste attività, tenuto conto che il Decreto 1° settembre 2021 “controlli antincendio” sancisce che i soggetti atti all’attività di manutenzione ordinaria (la verifica dei rilevatori antigas/antincendio rientra in questa fattispecie) debbano essere formati e qualificati, superando un esame. Alla luce di tutto quanto sopra, Confartigianato unitamente a CNA e Casartigiani (per conto delle rispettive federazioni impianti) hanno inviato una nota ai ministeri del Turismo, delle Imprese e del Made in Italy e dell’Interno per mezzo della quale si richiede l’integrazione delle recenti faq pubblicate dai dicasteri interessati, ribadendo la necessità di riportare, nei confronti dei cittadini, informazioni veritiere, corrette ed esaustive, nel pieno rispetto dei dettami di legge, laddove, come nel caso di specie, sia in giuoco la sicurezza delle persone e dei beni.
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