Con il parere n. 01090 dell'Adunanza di Sezione del 27 agosto 2024, il Consiglio di…
Superbonus e congruità: gli ultimi aggiornamenti da Anaepa
Il comparto edilizia è interessato in questi giorni da numerosi provvedimenti legislativi, fra i quali si segnala quelli legati al Superbonus e alla congruità della manodopera in edilizia. L’archivio news del sito di Anaepa-Confartigianato Edilizia propone costanti aggiornamenti in materia ed offre un quadro aggiornato in tempo reale.
Sul Superbonus con sconto integrale in fattura, è intervenuta l’Agenzia delle entrate con una apposita risposta a proposito del cambio della percentuale di detrazione delle spese superbonus che dal 110% (ricorrendone i presupposti), a decorrere dal 1° gennaio 2024 è passata al 70%. Con la risposta ad interpello n. 103 del 13 maggio 2024, l’Agenzia delle entrate chiarisce che ai fini dell’individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo sconto integrale, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente a quella di effettuazione dell’operazione (ossia al pagamento, anche tramite l’equivalente sconto), sempreché la relativa fattura sia stata trasmessa allo SdI nei termini stabiliti (12 giorni).
Sulla base della nuova interpretazione, si può quindi concludere che, a fronte delle spese sostenute per interventi da superbonus, con fatture con sconto integrale con data fattura (ad esempio) 30 dicembre 2023 e trasmesse al SdI nei primi giorni del 2024, spetta l’agevolazione nella misura piena (110%, in presenza delle condizioni richieste) in luogo dell’aliquota ridotta del 70%.
Sulla base della nuova interpretazione, si può quindi concludere che, a fronte delle spese sostenute per interventi da superbonus, con fatture con sconto integrale con data fattura (ad esempio) 30 dicembre 2023 e trasmesse al SdI nei primi giorni del 2024, spetta l’agevolazione nella misura piena (110%, in presenza delle condizioni richieste) in luogo dell’aliquota ridotta del 70%.
Sulla congruità della manodopera in edilizia, si segnala che lo scorso 9 maggio è stato firmato dalle parti sociali dell’edilizia l’accordo integrativo delle tabelle allegate all’Accordo del 30 gennaio 2024. Le Parti hanno convenuto che la percentuale di incidenza della manodopera riferita alla categoria SOA OS18-B (pari al 6%), si applica anche alla “fornitura in opera di componenti coibenti per l’isolamento delle facciate”. La suddetta percentuale si applica anche ai lavori in corso. Ѐ stato, inoltre, deciso, che per gli appalti pubblici, anche in corso, aventi a oggetto la realizzazione di lavori stradali in zone sottoposte a vincolo culturale, per i quali sia richiesta la categoria SOA OG2 e/o OS2-A, le Casse Edili e le Edilcasse dovranno applicare le seguenti specifiche sottocategorie, con relative percentuali di incidenza minima:
OG 2 – Sottocategoria lavori stradali: 13,77%;
OS 2 A – Sottocategoria lavori stradali: 13,77%.
Le parti concordano, infine, che le tabelle così integrate, che formano parte integrante del presente accordo, saranno trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
OG 2 – Sottocategoria lavori stradali: 13,77%;
OS 2 A – Sottocategoria lavori stradali: 13,77%.
Le parti concordano, infine, che le tabelle così integrate, che formano parte integrante del presente accordo, saranno trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
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